Trasparenza Ed Buona Contrattuale

AVVISO RELATIVO ALLA TRASPARENZA ED ALLA BUONA FEDE CONTRATTUALE DELLA CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI SA. domiciliata presso la propria direzione in Chiasso, 6830, Via Livio, 14 – Palazzo Grassi (in appresso denominata anche brevemente “la compagnia” oppure “la società”) indirizzato all’organizzazione commerciale della Compagnia, alla clientela che chiede o già usufruisce dei servizi di consulenza, ai contraenti ed ai beneficiari delle fidejussioni emesse o da emettere dalla Compagnia, alle imprese potenzialmente interessate a richiedere i servizi offerti dalla Compagnia, ai professionisti che assistono i contraenti ed i beneficiari delle fidejussioni emesse o da emettere dalla Compagnia ed inerente esclusivamente lo stampato denominato “atto di fidejussione” con codice Mod. 041/PR/19.

Il presente avviso riveste carattere di estremo rilievo sia sotto il profilo legale che sotto il profilo di immagine, di professionalità e reputazionale e viene pubblicato sul sito intenet della Compagnia dal 30 settembre 2020.

Il presente avviso fà parte integrante e sostanziale della fidejussione ai sensi del primo comma dell’art. 14 delle CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA riportate sul retro della fidejussione con codice Mod. 041/PR/19.


Premesso che la CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI S.A.:

A. può svolgere tutte le attività di consulenza commerciale, industriale, immobiliare, edilizia inerenti nuovi investimenti imprenditoriali posti in essere o da porre in essere, studi, ricerche ed analisi in materia economica, statistica, commerciale, industriale, immobiliare ed edilizia, redazione di piani industriali, controllo quanti-qualitativo di produzione e dei relativi costi industriali con applicazione di metodologie proprie e di terzi, ricerche di mercato per la definizione di strategie commerciali e di marketing, informazione commerciale e valutazione della solvibilità di specifici investimenti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi posti in essere da imprese, valutazione della ragionevolezza di nuovi progetti industriali, immobiliari ed edilizi, gestione di servizi informatici e di elaborazione dati di natura economica e statistica, consulenza in materia di struttura e di strategie industriali e commerciali, studio, ricerca e fornitura di tecnologie atte alla realizzazione dell’insediamento di opifici industriali, stabilimenti e unità produttive chiavi in mano, predisposizioni di studi di fattibilità, determinazione dei fabbisogni finanziari e individuazione degli strumenti di copertura anche agevolata, analisi dei ritorni economici, analisi e valutazioni di cespiti, brevetti e marchi, reperimento, consolidamento, trasferimento del know how aziendale, la ricerca e la promozione di joint-ventures, la fornitura di servizi logistici ed organizzativi, la assistenza in operazioni di delocalizzazione produttiva sia dell’intero processo produttivo che di alcune fasi delle lavorazioni, la concessione di fideiussioni semplici oppure sottoposte a condizione sospensiva a garanzia di operazioni commerciali, industriali, immobiliari, edilizie e quindi di obbligazioni di terzi, la concessione di dichiarazioni volte a valutare la ragionevolezza economica, sostenibilità finanziaria e redditività di nuovi progetti commerciali, industriali, immobiliari ed edilizi e la capacità tecnica e solvibilità limitatamente a tali operazioni delle imprese promotrici;

B. è una società commerciale e pertanto le fidejussioni da essa rilasciate non possono essere equiparate nè sotto il profilo sostanziale, né sotto il profilo formale a quelle rilasciate da banche, assicurazioni, finanziarie, nè sotto il profilo della solvibilità, nè sotto il profilo dei controlli (non essendo la Compagnia vigilata da alcuna Autorità del settore bancario, assicurativo, finanziario) e neppure sotto il profilo legale (in quanto le leggi svizzere e di tutti i paesi europei prevedono che la garanzia da prestare in base alle leggi sia rilasciata da banche, assicurazioni ed in alcuni casi da finanziarie ed abbia determinati requisiti anche per la pronta escutibilità);

C. non è iscritta in alcun albo o elenco di autorità di vigilanza bancaria, assicurativa, finanziaria, né in Svizzera né in altri Paesi;

D. svolge la propria attività esclusivamente presso i propri uffici in Svizzera e non ha in altri Paesi una stabile organizzazione né uffici propri per cui non ha l’obbligo di assoggettarsi a normative straniere;

con il presente avviso diretto all’organizzazione commerciale, alla clientela che chiede o già usufruisce dei servizi di consulenza, ai contraenti ed ai beneficiari delle fidejussioni emesse o da emettere dalla Compagnia, alle imprese potenzialmente interessate a richiedere i servizi offerti dalla Compagnia, ai professionisti che assistono i contraenti ed i beneficiari delle fidejussioni emesse o da emettere dalla Compagnia, si evidenzia l’importanza sia delle condizioni sospensive previste nella fidejussione sia degli obblighi previsti a carico del contraente, del garante solidale, del coobbligato e del beneficiario sanzionati a secondo dei casi dalla nullità, dalla decadenza o dalla inefficacia della fidejussione; a tal fine si consiglia di farsi assistere da un avvocato o fiduciario o commercialista di fiducia in modo da comprendere perfettamente le caratteristiche ed i limiti sia della Compagnia che delle fidejussioni da essa rilasciate.

Procedendo all’esame della fidejussione avente codice Mod. 041/PR/19 occorre premettere che in frontespizio dell’atto di fidejussione è evidenziato che la Compagnia, in base alla proposta del contraente ed alle informazioni del beneficiario, relativamente ad un nuovo investimento imprenditoriale di natura industriale o commerciale o immobiliare posto in essere o che il Contraente ed il Beneficiario intendono porre in essere, a seguito di approfondita istruttoria effettuata sulla documentazione fornita dal Contraente e dai suoi coobbligati e garanti solidali e sulla ragionevolezza e sostenibilità del nuovo investimento imprenditoriale di natura industriale o commerciale o immobiliare oggetto della fidejussione semplice, documentazione facente parte integrante e sostanziale della fidejussione e che quindi costituisce il presupposto essenziale per la concessione della fidejussione, si costituisce fideiussore semplice del Contraente ed a favore del Beneficiario, alle condizioni generali di seguito estese, per il risarcimento delle perdite definitive che gli derivassero dall’inadempimento delle sotto indicate obbligazioni contrattuali relative al nuovo investimento imprenditoriale di natura industriale o commerciale o immobiliare posto in essere o che il Contraente ed il Beneficiario intendono porre in essere;

quindi estrema importanza riveste la documentazione fornita alla Compagnia dal contraente, dal coobbligato e/o dal garante solidale, documentazione sulla quale la Compagnia effettua le proprie valutazioni; ciò comporta che la presentazione alla Compagnia da parte del contraente o da parte del suoi coobbligati o garanti solidali di documentazione contraffata o carente, finalizzata ad occultare aspetti essenziali ai fini valutativi, può comportare la nullità della fidejussione emessa; il beneficiario ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento alla Compagnia l’elenco della documentazione fornita dal contraente, dal coobbligato e/o dal garante solidale alla Compagnia e di far visionare, presso gli uffici della Compagnia, da professionista appositamente delegato, il fascicolo contenente l’istruzione della pratica.

Adesso si evidenziano tutte le clausole contenute nelle condizioni generali di garanzia effettuandone un breve commento ove ritenuto opportuno; notasi che una copia integrale della fidejussione Mod. 041/PR/19 si trova pubblicata sul sito internet alla sezione prodotti e servizi alla voce “facsimile fidejussione clientela Italia”.

Art. 1 – Oggetto della garanzia.

La garanzia prestata con la presente fidejussione semplice è operante soltanto dopo il pagamento del relativo corrispettivo dovuto ed indicato nel frontespizio della fidejussione nonché esclusivamente per il risarcimento delle perdite scaturenti dalle inadempienze contrattuali verificatesi successivamente al perfezionamento della medesima ed entro il periodo di durata e validità indicato in frontespizio.

La garanzia prestata è limitata alle obbligazioni contrattuali con espressa esclusione dei debiti di valuta e delle penalità contrattuali e degli interessi di mora ed al periodo di validità e durata fissato in frontespizio decorso il quale la presente garanzia non avrà più alcuna efficacia; quanto sopra anche nel caso in cui l’originale della presente fidejussione in possesso del Beneficiario non venga restituito alla Compagnia dopo il termine del detto suo periodo di validità. Il periodo di validità ed efficacia della presente fidejussione semplice si intende comunque ed in ogni caso limitato solo fino al termine dell’obbligazione principale cui la presente fidejussione si riferisce; ciò vale anche nel caso in cui tale scadenza, ovvero la scadenza dell’obbligazione principale, risulti antecedente alla data del termine indicato dalla presente fidejussione nel frontespizio. Il pagamento del corrispettivo indicato in frontespizio dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario inviato alla Compagnia. Le inadempienze contrattuali dovranno essere comunicate alla Compagnia esclusivamente entro il periodo di durata della fidejussione indicato nel frontespizio.

Si evince una generica esclusione delle obbligazioni di pagamento (debiti di valuta), delle penalità contrattuali ed interessi di mora, si ribadisce che trattasi di fidejussione semplice e dato che il periodo di validità della fidejussione è limitato comunque al termine dell’obbligazione principale, ai sensi dell’art. 1957 cod. civ. italiano, il beneficiario deve agire giudizialmente contro il contraente entro due mese dalla scadenza dell’obbligazione principale, pena la decadenza della garanzia fidejussoria; appare opportuno evidenziare come sia essenziale che il pagamento del corrispettivo avvenga a mezzo bonifico bancario inviato alla Compagnia; qualora tale bonifico sia stato eseguito dal contraente, è essenziale che il beneficiario si faccia consegnare dal contraente la copia originale della contabile bancaria attestante l’esecuzione di tale bonifico. Il mancato pagamento del corrispettivo nella forma sopra indicata o il pagamento di tale corrispettivo ad un terzo determina la nullità della fidejussione prestata.

Art. 2 – Sussistenza di altre garanzie.

Qualora altre garanzie, sia personali, quali quelle prestate da terzi obbligati solidali del Contraente, che reali, garantissero il Beneficiario o l’oggetto garantito dalla presente fidejussione semplice, le suddette eventuali altre garanzie prevarranno sulla presente fidejussione che avrà efficacia solo per la parte residua del credito non garantita da tali eventuali altre garanzie. I coobbligati ed i garanti solidali, solidalmente fra loro, sono responsabili dell’adempimento del Contraente verso il Beneficiario.

La eventuale presenza di terzi garanti solidali, generalmente indicati in frontespizio della fidejussione, comporta che il beneficiario debba prima soddisfarsi anche sul loro patrimonio (oltre che chiaramente sul patrimonio del contraente) e in caso di definitiva loro incapienza rivolgersi alla compagnia.

Art. 3 – Valutazione e risarcimento delle perdite subite.

La valutazione delle perdite subite dal Beneficiario a causa dell’inadempimento del Contraente alle obbligazioni contrattuali cui la presente fidejussione semplice si riferisce, sarà stilata in un apposito atto di liquidazione che verrà in ogni caso redatto in accordo fra il Beneficiario e la Compagnia e trasmesso per raccomandata al Contraente per ottenerne l’assenso; la Compagnia darà quindi luogo al pagamento di quanto concordato entro 30 giorni. Il Beneficiario dichiara di rinunciare sin da ora a domandare interessi legali e rivalutazioni monetarie sulle somme dovutegli.

Premesso che non si prevede alcuna solidarietà fra la compagnia ed il contraente, né alcuna rinuncia al benefico della preventiva escussione del contraente, non sussiste alcun automatismo fra la denunzia d’inadempienza da parte del beneficiario e l’eventuale obbligo di pagamento da parte della Compagnia; si evidenzia che la perdita si materializza nel momento in cui il beneficiario non ha piu’ alcuna possibilità di recuperare il proprio credito sia nei confronti del contraente che nei confronti dei coobbligati e/o garanti solidali.

Nel caso si tratti di soggetti fallibili, la perdita si materializza al momento di chiusura definitiva del fallimento o della procedura concorsuale; nel caso di soggetti non fallibili, nel momento in cui essi non possiedono piu’ beni o crediti aggredibili o tutte le procedure esecutive hanno dato esito negativo.

Art. 4 – Forma delle comunicazioni alla Compagnia.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Compagnia, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente con lettera raccomandata o telegramma indirizzata alla Sede Legale della Compagnia indicata in frontespizio. La Compagnia si riserva il diritto, in caso di richieste di escussione, di incaricare professionisti o società di professionisti allocate nella nazione ove ha sede il Beneficiario per la trattazione e definizione della pratica; in tal caso la Compagnia comunicherà al Beneficiario a mezzo raccomandata i dati di tali professionisti presso cui verrà definita la pratica. Gli oneri di tale servizio aggiuntivo saranno a carico esclusivo della Compagnia.

Art. 5 – Notizie sullo stato delle obbligazioni contrattuali garantite e obblighi del Beneficiario.

CSC Compagnia Svizzera Cauzioni: La Compagnia ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento al Beneficiario notizie sullo stato delle obbligazioni garantite ovvero sul puntuale adempimento da parte del Contraente agli obblighi a suo carico. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente fidejussione semplice, dovrà avvisare la Compagnia mediante lettera raccomandata o telegramma inviato alla Sede Legale di ogni inadempienza, ritardo, inosservanza o comunque qualsiasi evento di cui venga a conoscenza che sia indice di diminuita capacità patrimoniale o solvibilità del Contraente e quindi di ogni fatto che possa riguardare la fidejussione prestata e ciò entro il termine perentorio di sette giorni dalla conoscenza del fatto. Permanendo comunque gli obblighi di legge a capo del Beneficiario, la Compagnia ha la facoltà, ove ritenuto, di indicare al Beneficiario eventuali iniziative da svolgere anche in sede giudiziaria, ed anche di natura penale, e lo stesso Beneficiario dovrà in tal caso seguire le istruzioni in questione, sempre ove ricevute.

Si evidenzia l’enorme importanza di rispettare gli obblighi di informazione verso la Compagnia, pena la decadenza della fidejussione prestata.

Originally Posted: https://csc-lugano.ch/tras_avvtrasp.html

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